Diritto DI FAMIGLIA

Lo studio legale Grassini offre ai suoi clienti servizi di assistenza e consulenza legale nei diversi ambiti del diritto di famiglia.

In particolare, lo studio si occupa di seguire i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale nonché di divorzio congiunto o giudiziale.

La separazione consensuale (art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.) è lo strumento attraverso il quale i coniugi di comune accordo decidono di attenuare, pur senza scioglierlo, il vincolo matrimoniale, stabilendo le future condizioni economiche e i diritti patrimoniali, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e per la prole l’affidamento dei figli minori nonché l’assegnazione della casa coniugale.

La procedura di separazione consensuale è rapida e snella: in seguito al deposito di un ricorso, viene fissata l’udienza innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione.

Se i coniugi insistono per separarsi, l’accordo che hanno stipulato viene riportato nel verbale di udienza e sottoposto al Tribunale Collegiale per l’omologazione.
La separazione giudiziale si differenzia da quella consensuale in quanto, in mancanza di un accordo, è il giudice a stabilire le modalità con le quali i coniugi sono autorizzati a vivere separati e detta i provvedimenti patrimoniali e per la gestione dei figli.

Anche questo procedimento si origina con un ricorso cui segue un’udienza davanti al Presidente del Tribunale.

In questo caso, tuttavia, il Presidente oltre a tentare la conciliazione e ad adottare eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli, nomina il giudice istruttore fissando udienza di comparizione delle parti e trattazione.

Da quel momento in poi il procedimento si svolge secondo le forme di un ordinario processo civile che si concluderà con una sentenza.

Nel caso in cui il fallimento della vita in comune sia da ricondurre a comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio tenuti da uno dei coniugi, la sentenza può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.

L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto a percepire l’assegno di mantenimento e limiti ai diritti successori nei confronti del coniuge cui la separazione non sia addebitabile.

Il divorzio è l’istituto giuridico che sancisce lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario.

E’ disciplinato dal Codice civile, dalla Legge n. 898/1970 e dalla Legge n. 74/1987.
La causa più frequente di divorzio è la separazione legale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per un periodo di 6 mesi, in caso separazione consensuale, e di 12 mesi se giudiziale.

Di centrale interesse, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (Cass. Civ. 11504/2017, SS.UU. n. 18287/2018 e Cass. Civ. ord. n. 21926/2019) è l’assegno di divorzio, con il definitivo superamento del criterio del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio ed riconoscimento della sua funzione assistenziale, perequativa e compensativa.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è necessario accertare l’inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente e dell’oggettiva impossibilità di procurarseli, considerando il contributo da questi fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ognuno dei coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, all’età dell’avente diritto ed all’eventuale sacrificio delle sue aspettative professionali in ragione di scelte prese di comune accordo dai coniugi.

Diverso dall’assegno divorzile è quello relativo al mantenimento dei figli, stabilito in base ai loro bisogni ed al tenore di vita di cui hanno goduto durante il matrimonio, le risorse economiche di ciascuno dei coniugi, i compiti di attenzione e di aiuto domestico, il tempo trascorso con i figli.

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